L’usura nei mutui: la realtà spiegata da Financelab

Lo studio Financelab riceve continuamente richieste di verifca dei contratti di mutuo e di finanziamenti in genere al fine di riscontrare la presenza di eventuali irregolarità, in particolare l’usura originaria: tutto questo non avrebbe un gran risalto se le informazioni circolanti in rete non fossero così sensazionalistiche (ad esempio “azzera gli interessi del tuo mutuo”, “il mutuo diventa gratuito”, “tutti i mutui sono in usura”, etc.).

Il caso che solitamente viene presentato è quello del mutuo per l’acquisto di un immobile: sta circolando una teoria secondo la quale se la somma del tasso di interesse corrispettivo con quello di mora risulta superiore al tasso soglia alla data della stipula è possibile considerare il contratto usurario, e ciò in forza di una recente sentenza della Cassazione.

Occorre però fare molta attenzione: la sentenza della Cassazione n° 350/2013 che molti concorrenti “superbravi” hanno divinizzato non invita a sommare il tasso nominale con quello di mora, bensì di sommare gli interessi corrispettivi con quelli di mora: matematicamente, infatti, gli interessi sono sempre sommabili (euro+euro) mentre i tassi di interesse – quando applicati ad una base di calcolo differente – non lo sono. Il tasso di interesse corrispettivo (TAN) si applica al debito residuo e determina gli interessi della rata, mentre il tasso di mora si applica alla rata non pagata e determina gli interessi moratori relativi alla sola rata insoluta.

Ma non c’è solo questo. Il sistema giudiziario italiano non permette un’univoca interpretazione sulla specifica questione sicché, in base all’orientamento assunto da molti tribunali italiani (ad esempio, Tribunale di Napoli del 28.01.2014 e Tribunale di Milano del 28.01.2014) – e mettiamoci pure il “buon senso” di chi valuta oggettivamente il caso -, se non sono presenti ritardi nei pagamenti con conseguente applicazione di interessi di mora, la sola presenza di un tasso di mora usurario non comporta la nullità degli interessi addebitati nel rapporto.

In buona sostanza:

  • se il tasso di mora è usurario e sono stati applicati interessi di mora, questi ultimi saranno nulli ex art. 1815 c.c.
  • se il tasso di mora è usurario ma NON sono stati applicati interessi di mora, la clausola non invalida il contratto e non investe gli interessi corrispettivi (in pratica il mutuo non è gratuito come molti vorrebbero far credere).

Financelab, al fine di evitare cause civili prive di fondamento, nelle proprie valutazioni dei contratti di mutuo e finanziamento si basa proprio su questi ultimi principi, evitando l’errore (matematico e giuridico) di sommare tasso corrispettivo con tasso di mora.

Per rendere trasparente il processo di valutazione contrattuale offerto dallo Studio Financelab, presentiamo un caso pratico con il relativo approfondimento.

Esempio corretto di analisi di un contratto di mutuo e finanziamento:

  • Mutuo: 150.000 €
  • Durata: 15 anni (180 rate mensili)
  • Tasso: Euribor a 3 Mesi – media mese precedente, valore 0,754% maggiorato di uno spread di 3,70 punti
  • Tasso Mora: 2,00% oltre tasso corrispettivo
  • Data stipula contratto: 20 Ottobre 2009

Spese concordate contrattualmente:

  • Spese di istruttoria: 1.500 € alla stipula
  • Commissioni di intermediazione: 300 € alla stipula
  • Spese di riscossione: 5 €/rata
  • Comunicazioni periodiche: 25 €/anno
  • Altre spese ricorrenti: 12 €/rata

Si procede col calcolare il Tasso Nominale Annuo (TAN) che corrisponde a 4,454% alla data di stipula (successivamente varierà di mese in mese secondo l’indice Euribor).
Occorre quindi valutare il costo complessivo dell’operazione di credito espresso dal tasso effettivo (TAEG/TEG) che tiene conto di tutte le spese sostenute, attualizzate alla data di stipula secondo la formula prevista da Banca d’Italia.
Dallo sviluppo del piano di ammortamento contrattuale si ottiene un TAEG/TEG di 4,880%, certamente superiore al tasso soglia della categoria in oggetto (il tasso soglia al 4° trimestre 2009 per un mutuo a tasso variabile è del 4,875%).
In questo caso, pertanto, è possibile affermare che il contratto è in usura originaria, soggetto quindi alla sanzione di ripetizione della quota interessi fino a quel momento versata e l’azzeramento di quelli futuri.
Nel nostro esempio anche il tasso di mora (pari a 6,454%) risulta usurario: ipotizzando fosse stata solo questa l’irregolarità presente, prima di evidenziare l’illecito sarebbe stato necessario verificare la presenza di eventuali addebiti di interessi di mora poichè solo in quel caso la contestazione avrebbe avuto significato.

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