Risanamento aziendale e composizione negoziata della crisi d’impresa

La procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa è uno strumento previsto dalla legge 147/2021 (già d.l. 118/2021) concepito per fornire alle imprese in difficoltà un rimedio alternativo alle procedure concorsuali (concordato, fallimento, etc.) per prevenire lo stato di insolvenza tramite una “mediazione assistita volontaria”.
Il vantaggio per gli imprenditori è essenzialmente quello di poter stipulare degli accordi con i creditori rimodulando o riducendo la propria esposizione debitoria, con la certezza di non subire alcuna iniziativa esecutiva (decreto ingiuntivo, pignoramento, etc.).
Tutto il procedimento viene assistito da un soggetto terzo nominato dalla Camera di Commercio.

La procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa comporta dei problemi ed ha chiaramente dei limiti. Scopri subito quali sono.

Quando ricorrere alla composizione negoziata

La procedura può essere azionata dall’imprenditore “che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”.
Non è necessario, quindi, che sia presente uno stato di crisi profonda come avviene per le altre pocedure previste dalla legge fallimentare, ma è sufficiente la presenza di un evento meno rilevante quale, ad esempio, il mancato versamento dell’IVA.
La procedura, chiaramente, è attivabile in qualsiasi momento purché non siano già presenti altre procedure concorsuali.

Come presentare la domanda e quali documenti sono necessari

La domanda di adesione alla procedura può essere presentata attraverso la piattaforma web di Unioncamere semplicemente con l’ausilio dello SPID.
Il sito inoltre fornisce un test pratico per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento aziendale ed eventualmente di proseguire nella procedura o optare per le altre soluzioni previste dalla legge fallimentare.

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

  • i bilanci degli ultimi tre esercizi qualora non presenti nel registro delle imprese, oppure, per coloro che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
  • una relazione sull’attività in esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
  • l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
  • una dichiarazione sulla pendenza di eventuali ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
  • il certificato unico dei debiti tributari;
  • la situazione debitoria complessiva fornita dall’Agenzia delle Entrate Riscossione;
  • il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi;
  • un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.

Nomina e ruolo dell’esperto

La Camera di Commercio provvede a nominare un esperto, ossia un professionista iscritto ad uno specifico albo, che avrà quale primo compito quello di definire le modalità con cui procedere al risanamento dell’azienda.

Successivamente prenderà contatti con i creditori per prospettare la soluzione al risanamento per la quale i creditori avranno la possibilità di accoglierla o proporre loro stessi una soluzione alternativa, in ogni caso entro il termine di 180 giorni di tempo dall’inizio della procedura.

Quali sono i vantaggi della procedura

Qualora si raggiunga l’accordo con i creditori, i vantaggi di questa procedura possono essere così sintetizzati:

  • tutela del patrimonio dell’azienda che diviene intoccabile dai creditori se non su espressa rinuncia da parte dell’imprenditore;
  • l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa (ATTENZIONE, vedi paragrafo successivo) anche per pagamenti ed operazioni non rientranti nelle trattative, ma in questo caso è tenuto preventivamente ad informare l’esperto che potrà negare la specifica operazione se ritiene possa creare pregiudizio ai creditori;
  • ai debiti tributari si applica il tasso legale, le sanzioni sono ridotte al minimo ed è possibile rateizzare le cartelle fino a 72 mesi (6 anni).

Quali sono i problemi ed i limiti della procedura

Il problema ed il limite più evidente della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa è proprio il ruolo dell’esperto: quest’ultimo, infatti, non essendo un professionista “amico” dell’imprenditore sarà portato a fare esclusivamente gli interessi dei creditori a discapito dell’azienda.
Questa procedura, pur dichiarando una apparente libertà all’imprenditore sulla gestione dell’impresa, impone un controllo da parte dell’esperto per ogni operazione richiesta dall’imprenditore e non rientrante nell’accordo: di fatto l’esperto è assimilabile ad un commissario liquidatore.

Deve essere chiaro che questa procedura, comunque la si voglia addolcire con parole tranquillizzanti, ha un carattere liquidatorio: questo significa che se l’impresa non ha disponibilità liquide (anche sotto forma di crediti da fatture emesse) molto probabilmente si andrà verso la vendita di asset (macchinari e beni immobili) con l’inevitabile cessazione dell’attività.

Anche i debiti verso lo Stato diventano fondamentali: per evitare che le imprese con un’iniziale accenno di difficoltà possano proseguire nella loro quotidianità accumulando indiscriminatamente debiti verso lo Stato, l’imprenditore sarà di fatto costretto ad avviare la procedura di composizione negoziata qualora l’IVA non versata sia superiore a 5.000 euro.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, il compenso professionale dell’esperto parte da una base di 4.000 euro che varierà, in aumento, a seconda dell’utile dell’impresa. Il compenso è raddoppiato se si raggiunge un accordo con i creditori (con assoluta certezza l’esperto si prodigherà affinché ciò avvenga, anche a svantaggio dell’impresa).

Come Financelab ti supporta nel risanamento aziendale

Quando vengono coinvolte le procedure previste dalla legge fallimentare o dal nuovo codice della crisi d’impresa lo Studio Financelab mette a disposizione un proprio consulente che farà da referente aziendale per agevolare i rapporti con l’Organismo di Composizione della Crisi o con l’esperto nominato dalla Camera di Commercio.

Non solo. Prima di questo Financelab si occuperà di predisporre tutta la documentazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura scelta, con anche la redazione di una relazione sullo stato di insolvenza e sulle modalità di risanamento da sottoporre al giudicante.

Gli avvocati d’impresa dello Studio Financelab, inoltre, sono sempre pronti ad indicare il percorso più corretto da intraprendere in base alla specifica situazione, occupandosi della presentazione della domanda presso gli organi competenti e seguendo tutto l’iter burocratico sino al suo completamento.

La tua banca ti ha chiesto un rientro o non ti ha concesso nuovo credito? Vuoi che la tua azienda sia sempre finanziabile, magari prestando meno garanzie personali? Vuoi risparmiare migliaia di euro di costi bancari ogni anno o verificare l’operato della tua banca nel tempo? Hai ricevuto un sollecito di pagamento, un decreto ingiuntivo o un precetto? Cerchi un professionista serio che ti supporti nei rapporti con le banche? Hai un debito problematico e desideri risolvere la questione in maniera vantaggiosa?
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